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Statuto

Art 1. Denominazione
È ufficialmente costituita in Como la “Scuderia del Lario Associazione Sportiva Dilettantistica Automobilistica” in breve siglabile “Scuderia del Lario A.S.D.A.”

Art 2. Scopo
L’associazione ha per scopo di diffondere ed agevolare nei giovani la pratica dilettantistica dello sport automobilistico e, in particolare:
• la partecipazione attiva dei soci a competizioni automobilistiche kartistiche e motoristiche in genere;
• la promozione e l’organizzazione di manifestazioni di tale sport o ad esso connesse od inerenti;
• la tutela degli interessi sportivi, morali e, per quanto attiene la loro attività sportiva, economici degli associati;
• la divulgazione e lo studio delle problematiche connesse all’attività sportiva motoristica nei suoi aspetti tecnici, legali e della sicurezza nelle competizioni sia dei corridori che del pubblico.
L’associazione è assolutamente apolitica, non persegue fini di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge, o siano effettuate a favore di altri Enti, che, per legge, statuto o regolamento siano parte della medesima e unitaria struttura.

Art 3. Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
• dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
• dalle quote sociali;
• dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
• da contribuiti di terzi anche aventi carattere pubblicitario;
• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art 4. Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo redigerà un rendiconto economico e finanziario con la massima precisione contabile e su basi documentali e lo sottoporrà all’assemblea.

Art 5. Associati
Sono associati le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che saranno stati ammessi ad entrare nell’associazione dal consiglio direttivo e che avranno versato, all’atto dell’ammissione, quella quota di associazione che annualmente verrà stabilita dal consiglio. Il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti causa morte.

Art 6. Vincolo Associativo
Esso ha durata illimitata, fermo restando il disposto al successivo art. 8.

Art 7. Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto di frequentare i locali ed i luoghi dell’associazione, nonché di partecipare alle iniziative della stessa; essi hanno l’obbligo di uniformarsi alle deliberazioni assunte dall’assemblea e dal consiglio, nei limiti dei poteri derivanti a tali organi dal presente statuto.

Art 8. Perdi della qualità di socio
La qualifica di socio si perde per le seguenti cause:
• per dimissioni;
• per morosità: coloro che non versano la quota sociale prima dell’assemblea annuale non hanno diritto di voto;
• per radiazione pronunciata dal consiglio direttivo su segnalazione del collegio dei Probiviri nei confronti del socio che assuma atteggiamenti i compia atti contrari all’interesse o al buon nome dell’associazione.
L’associato che, per qualsiasi motivo, ha cessato di voler far parte dell’associazione, non conserva nei confronti della stessa diritto alcuni di qualsiasi natura.

Art 9. Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
• l’assemblea;
• il consiglio direttivo;
• il presidente dell’associazione;
• il collegio dei revisori dei conti;
• il collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite e non retribuite.

Art 10. Assemblee
Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Sono normalmente convocate dal presidente del consiglio direttivo o in sua assenza od impedimento dal vice presidente o dal consigliere più anziano di associazione. Il presidente dell’assemblea nomina fra i presenti un segretario e due scrutatori. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun socio può rappresentare in assemblea due soci per mezzo di delega scritta. Hanno diritto al voto i soci che hanno raggiunto la maggiore età. Solo al presidente dell’assemblea compete il potere di controllare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Dalle riunioni assembleari si redige verbale firmato dal segretario, dal presidente e dai due scrutatori.

Art 11. Modalità e luogo delle convocazioni assembleari
Le convocazioni assembleari sono fatte mediante avviso spedito a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea; detto avviso deve sempre, per la sua validità, contenere l’ordine del giorno nonché l’indicazione del luogo, che può essere anche diverso dalla sede, del giorno e dell’ora della riunione ed altresì l’indicazione della seconda convocazione.

Art 12. Oggetto delle assemblee
Le assemblee hanno per oggetto:
• la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
• l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente, fissando l’eventuale quota integrativa a carico degli associati e deliberando circa la destinazione di eventuali residui di gestione e la formazione di un’eventuale riserva straordinaria, fermo il divieto di distribuzione agli associati di utili o di avanzi di gestione;
• le deliberazioni relative alla determinazione della quota di iscrizione e dai contributi associativi dovuti dagli associati;
• l’elezione del consiglio direttivo nel numero stabilito annualmente dall’assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di quindici consiglieri (compreso il rappresentante dei piloti) che rimarranno in carica per un anno e saranno rieleggibili;
• l’elezione dei tre Probiviri da scegliersi tra gli associati e componenti il collegio dei Probiviri che dura in carico un anno;
• qualsiasi deliberazione su argomenti diversi demandati dall’assemblea dello statuto ovvero posti all’ordine del giorno.

Art 13. Validità delle assemblee
Le assemblee sia ordinaria che straordinaria sono valide; in prima convocazione se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione (almeno un’ora dopo la prima qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Art 14. Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo incaricato di dirigere il sodalizio secondo le norme dello statuto. È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Dà esecuzione alle delibere dell’assemblea, redige i programmi dell’attività e dei bilanci, svolge tutta l’attività idonea e necessaria al raggiungimento degli scopi dell’associazione. Redige il regolamento dell’associazione e ne cura l’osservanza. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, che dovrà aver luogo entro dieci giorni dalla nomina, assegna tra i propri componenti le cariche di presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e direttore sportivo. I consiglieri tutti devono impegnarsi a prestare con continuità la loro opera nell’esclusivo interesse dell’associazione.

Art 15. Verbali delle riunioni consiliari
Delle deliberazioni prese dal consiglio direttivo verrà redatto verbale che, sottoscritto dai presenti ed approvato dopo lettura nella riunione successiva, verrà trascritto nel libro dei verbali.

Art 16. Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell’associazione almeno una volta al mese ed ogni altra volta che lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di ameno tre consiglieri oppure su domanda del collegio dei revisori dei conti o del collegio dei Probiviri.
Le deliberazioni del consiglio richiedono per la loro validità la presenza della maggioranza dei consiglieri e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto il presidente da la maggioranza. Non sono ammesse deleghe.

Art 17. Il presidente dell’associazione
Il presidente del consiglio direttivo rappresenta l’associazione ad ogni effetto di legge e di statuto anche in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione. Esso cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri che competono al consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo organo alla prima riunione consiliare. Il presidente, con firma libera, rappresenta l’associazione per i versamenti ed i prelevamenti di somme presso banche, enti pubblici o privati o persone fisiche.

Art 18. Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri di cui due effettivi ed uno supplente che sono nominati annualmente dall’assemblea fra gli associati. Il compito dei revisori consiste nel controllare la gestione amministrativa, i registri delle deliberazioni e presentare relativa relazione all’assemblea. È facoltà del consiglio direttivo invitarli ad assistere alle sedute di questo.

Art 19. Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è nominato dall’assemblea. I suoi membri non possono essere consiglieri e sarà composto da tre soci, che alla prima riunione si nomineranno un presidente. Il collegio dei Probiviri propone al consiglio direttivo i provvedimenti disciplinari, previsti dallo statuto, da adottare nei confronti di soci, previa contestazione degli addebiti alla parte interessata.

Art 20. Controversie
La composizione di tutte le controversie che potranno sorgere fra gli associati ovvero fra questi e l’associazione è deferita in prima istanza al collegio dei probiviri; in seconda istanza al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da tre membri scelti dal presidente del tribunale di Como.

Art 21. Modifiche allo statuto
Lo statuto potrà essere modificato con l’approvazione di almeno due terzi dei voti dei presenti all’assemblea straordinaria.

Art 22. Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria.
Il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n° 662 e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art 23. Rinvio
Per quanto altro non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento agli usi ed alle consuetudini vigenti per le Scuderie Automobilistiche Italiane, fatti salvi, ove applicabili, i principi generali dell’ordinamento giuridico.
Como li 15 febbraio 2006

Il Presidente
Roberto Ambrosoli

Il Notaio
Christian Nessi

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